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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Riparazioni dell’autoveicolo - Risarcibilità - Condizioni e limiti

(Cass. Civ., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 9942)

Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subìto danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio. (Nella fattispecie la parte ricorrente aveva rilevato una divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo, quali risultanti dalla fattura prodotta, e i prezzi medi correnti in una determinata provincia e praticati dalle carrozzerie ivi operanti in relazione, in particolare, al costo della manodopera). (Cass. Civ., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 9942) [Riv-160708P581] (Art. 193 cs).

Martedì, 23 Maggio 2017
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