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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Verbale - Contenuto - Estremi della violazione - Violazione del Codice della strada - Indicazioni relative al luogo - Prescrizione - Località - Strada - Sufficienza - Numero civico - Necessità - Esclusione

(Cass. Civ., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9974)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art. 201 cod. strada, come ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione. (Cass. Civ., sez. II, 16 maggio 2016, n. 9974) [Riv-160708P579] (Art. 201 cs).

Martedì, 23 Maggio 2017
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