Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Danno non patrimoniale - Danno da perdita della vita - Decesso immediato della vittima o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali - Trasmissibilità iure hereditatis - Esclusione
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Nella fattispecie il decesso era avvenuto quasi subito dopo lo scontro tra due auto). (Cass. Civ., sez. III, 23 marzo 2016, n. 5684) [Riv-1605P394] (art. 0193 cs)