Ministero dell'Interno
Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione del l'art. 126 dello stesso TU.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Prot. n. 557/PAS/U/003342/12020.A(1)
Roma 2 marzo 2017
OGGETTO: Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS - Effetti dell'abrogazione del l'art. 126 dello stesso TU.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con cui codesta Regione ha chiesto l'avviso dello scrivente in merito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'art. 128 TULPS (recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari ).
AI riguardo pare doveroso premettere che l'interpretazione del complesso normativo cennato presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate, senza tacere che questo Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell'art. 126 TULPS anche in considerazione del dubbio in questione.
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Un parere del Ministero dell'interno, Ufficio Polizia Amministrativa, sull'obbligo della tenuta del Registro di cui all'art. 128 del TULPS. (ASAPS)