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Il Centauro , Articoli 05/01/2017

Una fuga e due incidenti ed il rifiuto del prelievo ematico per l’alcotest, ma l’obbligo di solidale assistenza alle vittime dei sinistri resta un punto fermo della cassazione

di Ugo Terracciano*


Nemo tenetur se detegere, ovvero nessuno può essere costretto ad auto-incriminarsi. E questo vale anche se, guidando ubriaco
sui tornanti di montagna, fai uno scontro frontale, scappi e dopo quattrocento metri ti scontri di nuovo.
E' capitato ad una signora coinvolta in un doppio incidente sulle tortuose strade della Val Camonica, condannata con sentenza n. 32535 del 27 luglio 2016 della Cassazione Penale per le lesioni procurate e per la fuga, ma prosciolta dalla contestazione di ebbrezza alla guida. Perdonata per l'ebbrezza? Assolta per il reato di cui all'art. 186 del codice stradale? Strana cosa, considerato peraltro che si trattava di persona conosciuta dai Carabinieri come assuntrice di stupefacenti. Il fatto è che all'epoca del sinistro non vigevano i nuovi strumenti della legge sull'omicidio stradale i quali ora (pare) consentono il prelievo ematico coattivo. Lei, trasportata in ospedale aveva rifiutato il prelevamento di sangue e delle urine e ad incastrarla non era bastato che all'esame medico fosse stata giudicata in evidente stato di alterazione psico-fisica caratterizzata da sonnolenza, ansia, linguaggio impastato, pupille midriatiche ed alitosi alcolica...


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da il Centauro n. 198

 

 


 


 


Giovedì, 05 Gennaio 2017
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