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LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
Disposizioni in materia di contrasto ai  fenomeni  del  lavoro  nero, dello sfruttamento del lavoro  in  agricoltura  e  di  riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)

(GU n. 257 del 3 novembre 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/2016

 

 

LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
Disposizioni in materia di contrasto ai  fenomeni  del  lavoro  nero, dello sfruttamento del lavoro  in  agricoltura  e  di  riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)

(GU n. 257 del 3 novembre 2016)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale


  1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art.  603-bis.  (Intermediazione   illecita   e   sfruttamento   del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa  da  500  a  1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di bisogno dei lavoratori...

>LEGGI IL TESTO INTEGRALE


 

Con alcune modifiche del C.P. e al C.P.P. (ASAPS)

Giovedì, 03 Novembre 2016
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