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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193 
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri  di assimilazione  ai  fini  della  guida   e   della   circolazione   ed all'accertamento dei requisiti tecnici di  idoneità  della  «navetta turistica». (15G00206)

(GU n. 283 del 4 dicembre 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vigente al: 19-12-2015

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193 
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri  di assimilazione  ai  fini  della  guida   e   della circolazione   ed all'accertamento dei requisiti tecnici di  idoneità  della  «navetta turistica». (15G00206)
(GU n. 283 del 4 dicembre 2015)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

 

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100  e 116;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n.  495,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»;
  Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22  dicembre  1995  relativa  all'attuazione  della  fase  finale dell'unione doganale;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni,  con  cui  e'  stato adottato  il  regolamento  recante   «Disposizioni   concernenti   le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle macchine agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti del  28  aprile  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008,  di  recepimento  della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un  quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,  nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
  Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione  delle  caratteristiche dei veicoli atipici;
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai  sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui  la  Direzione  generale per la motorizzazione ha espletato  la  procedura  d'informazione  in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo  23  novembre 2000, n. 427;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
  Viste le note del 23 aprile 2015 e del  1°  ottobre  2015,  con  le quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1
Definizione

 

1. La navetta turistica e' considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore  elettrico  isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in  aree  di  tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori  ad  otto,  escluso  il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati ...

 


> Leggi il testo integrale del Decreto.

Sabato, 05 Dicembre 2015
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