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Manovre insidiose in macchina per “influenzare” l’altra auto, è violenza privata

E' reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che compie deliberatamente manovre insidiose per interferire con la condotta di guida di un altro utente della strada, il quale si viene a trovare nell’impossibilità di eseguire una qualsiasi manovra di emergenza, di arresto o deviazione del veicolo, per evitare la collisione. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 19551/15.

Il caso

La Corte d’appello di Firenze condannava un’imputata per violenza privata e danneggiamento. Secondo le accuse, guidando in maniera pericolosa ed aggressiva, avrebbe costretto gli occupanti di un’altra macchina (tra cui una donna che aveva instaurato una relazione sentimentale con l’ex-convivente dell’imputata) ad effettuare a loro volta manovre pericolose e ad arrestare poi la marcia della propria macchina sul ciglio della strada. Inoltre, aveva strappato di mano un cellulare alla stessa donna, rompendo il display.

L’imputata ricorreva in Cassazione, deducendo che il comportamento tenuto, guidando un veicolo, non integrerebbe gli estremi della violenza privata. La Corte di Cassazione ricorda però che, in tema di delitto di violenza privata, integra l’elemento della violenza la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell’alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l’integrità degli altri, compreso l’agente. Allo stesso modo, integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di un altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa, la quale si viene a trovare nell’impossibilità di eseguire una qualsiasi manovra di emergenza, di arresto o deviazione del veicolo, per evitare la collisione.

Infine, i giudici di legittimità ricordano che integra l’ipotesi di reato anche la condotta di un conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata oppure affiancando o sorpassando un’altra auto, costringa il conducente di quest’ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

Venerdì, 29 Maggio 2015
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