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Omicidio stradale 21/05/2015

Omicidio stradale, via libera al ddl in commissione Senato. Pena massima 12 anni di carcere

Nel caso in cui si procuri la morte di più persone guidando o pilotando un natante in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, la pena può arrivare anche a 18 anni di reclusione. Previsto anche il ritiro della patente fino a 30 anni. Il testo dovrebbe arrivare in aula a giugno

ROMA - E' stato approvato dalla commissione Giustizia del Senato il ddl con cui si introduce il delitto di omicidio stradale e nautico in un nuovo articolo 589 bis del Codice penale: prevista una pena da un minimo di 8 a un massimo di 12 anni nel caso in cui si procuri la morte guidando un auto o pilotando un natante in stato di ebbrezza (graduato sul tasso alcolemico: sopra 1,5 o tra 0,50 a 1,5) o sotto l'effetto di droghe. Nel caso in cui si determini la morte di più persone, la pena può arrivare a 18 anni di reclusione. Pena aumentata fino a un terzo nel caso di fuga del conducente. Si aggiunge inoltre la pena accessoria della revoca della patente (che si sostanzia nell'impossibilità di ridare l'esame di guida dopo la riabilitazione) da 15 fino a un massimo di 30 anni. Si modifica così l'attuale previsione, reclusione da 3 a 10 anni per chi cagiona la morte per colpa sotto effetto di droghe o alcol.

L'omicidio stradale viene punito anche in assenza di droga o alcol: la pena va da 7 a 10 anni per chi, per colpa, provochi la morte di una persona andando nei centri urbani a velocità pari o doppia di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km o su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella massima consentita, oppure passando con il rosso o circolando contromano. Analoga pena nei casi di morte

procurata a seguito di inversione di marcia in corrispondenza o vicino a intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di altro automezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. La stesso numero di anni rischia chi pilota un natante andando alla velocità doppia di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua dove la navigazione non è consentita.

Per quanto riguarda le procurate lesioni, le pene salgono da 2 a 4 anni se cagionate da guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, da 9 mesi a 2 anni se solo in stato di ubriachezza o nelle fattispecie di comportamento appena elencate. Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà, o dalla metà ai due terzi in caso di lesione gravissima. Se riguarda più persone si applica la pena più alta aumentata fino al triplo. Anche qui le pene vengono aumentate se il responsabile fugge.

In commissione si è posta anche la questione della revoca della patente, che resta sempre sanzione accessoria. Si è stabilito  di modulare i tempi a seconda delle fattispecie. Si è così fissato in 30 anni il tempo che deve trascorrere per poter rifare l'esame di guida nel caso di revoca per stato di ebbrezza ed eccessiva velocità, in 20 anni quando già in passato il titolare della patente sia risultato ai controlli positivo all'alcol o alla droga, in 15 anni per chi viene colto in stato di ebbrezza.

Il ddl è stato praticamente votato all'unanimità dai componenti della commissione. Forza Italia ha votato contro la revoca della patente fino a un massimo di 30 anni, in quanto ritiene eccessiva tale sanzione. Il testo, secondo il relatore Giuseppe Cucca (Pd), molto probabilmente arriverà in aula nella prima decade di giugno.


da repubblica.it/motori

Giovedì, 21 Maggio 2015
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