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CONSEGUIMENTO DI UNA NUOVA PATENTE A SEGUITO DI REVOCA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI

Importante decisione del TAR VENETO: non occorre attendere il passato in giudicato della sentenza di condanna ma il tempo decorre dalla data di accertamento del reato.

Sede TAR Veneto

Sì, è stato proprio il TAR del Veneto a giudicare una situazione che vedeva il sig. Rossi (cognome di fantasia) ricorrere alla giustizia amministrativa per vedersi riconoscere che il periodo temporale stabilito dal comma 3-ter dell'art. 219 del C.d.S. per ottenere una nuova patente dopo la revoca scattata per il reato di guida in stato di ebbrezza, deccore non già dal passato in giudicato della sentenza di condanna, bensì dalla data in cui è stato accertato il reato.
E i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal sig. Rossi ed hanno appunto condiviso il principio portato dalla difesa ed avallato dalla stessa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo il quale, "il termine di riferimento deve essere individuato nella data in cui il reato è stato accertato e non in quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nell’evidente difficoltà di assicurare un termine ragionevole e valido per ogni situazione, che, diversamente interpretando, risulterebbe di volta in volta soggetto ai tempi nei quali si addiviene alla sentenza definitiva di condanna;".
Con questo nuovo indirizzo, che sovverte anche gli orientamenti scaturiti nel tempo dai pareri ministeriali, il soggetto che dovesse incorrere in una revoca della patente per violazione degli artt. 186, 186-bis e 187 del C.d.S., potrà richiedere una nuova patente, per esami, trascorsi 3 anni dalla data di accertamento della violazione e non già dalla datata di giudicato della sentenza di condanna.

> Vai alla sentenza del TAR VENETO.

Sabato, 25 Aprile 2015
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