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Omicidio stradale 25/03/2015

Modifiche al Codice Penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali
Testo base in discussione alla Commissione Giustizia del Senato

I rappresentanti delle associazioni Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni e di ASAPS durante il sit in per l’Omicidio stradale davanti alla Prefettura di Firenze - Foto Gianni Pasquini

Art.1
(Introduzione del delitto di omicidio stradale)
    

Nel codice penale, dopo l’art. 589 è inserito il seguente:

Articolo 589 bis (omicidio stradale)

1. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

2. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determini in sinistro cagionando la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

3. La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona.

4. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non puo superare gli anni 18.

Art.2
(Modifiche all’art.380 del Codice di Procedura Penale)

All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è inserita  la seguente:
mbis)  delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589 bis del codice penale.

Art. 3
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

Nel Codice Penale, l’art. 590 bis è sostituito dal seguente:

Articolo 590 bis (lesioni personali stradali)

1. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada),  cagiona a taluno  una lesione personale dalla quale derivi una malattia  è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determini in sinistro cagionando lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3.  La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.

4. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

5. Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell’art. 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà.

Art. 4
(Modifiche all’art.381 del Codice di Procedura Penale)

All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è inserita  la seguente:
m-quinquies)  delitto di lesioni colpose stradali  gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis del codice penale.

Art. 5
(Introduziione dell'art. 590 ter del Codice Penale
)
Dopo l’articolo 590 bis del Codice Penale è inserito il seguente:
Art. 590 ter

Quando ricorrono le circostanze di cui all’art. 590 bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli art.98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 6
(Modifiche all’art.589 e all’art. 590 del Codice Penale)

1.  Nel secondo comma dell’art.589 del codice penale alle parole "Se il fatto è commesso..." premettere le seguenti: "Salvo quanto stabilito dall'art. 589 bis del codice penale, ".

2. Il terzo comma dell’art.589 è soppresso.

3. Nel terzo comma dell’art.590 del codice penale le parole ." Se i fatti di cui al secondo comma" premettere le seguenti: " Salvo quanto stabilito dall'art. 590 bis del codice penale,".

4. Nel terzo comma dell'art. 590 del codice penale le parole da "nei casi di violazione..." e sino a "...da un anno e sei mesi a quattro anni" sono soppresse.

Art. 7
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


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Ecco il testo che sarà esaminato dalla Commissione Giustizia, ma suscettibile di ulteriori emendamenti. (ASAPS)

Mercoledì, 25 Marzo 2015
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