Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Art. 94, comma 4-bis del Codice della strada. Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’
DIVISIONE 5
Prot. n. 5681
Roma, 16 marzo 2015
Indirizzi... omissis
Oggetto: art. 94, comma 4bis del Codice della strada Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per
comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci.
Premessa
Come è noto l’ art. 94, comma 4bis del Codice della strada stabilisce, tra l’altro, che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, debbano – nei casi previsti dalla medesima disposizione – essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell’archivio nazionale dei veicoli.
Con D.P.R. 198/2012 sono stati, inoltre, previsti gli adempimenti da espletare per l’esecuzione di quanto sancito dalla norma sopra citata e sono state indicate le fattispecie oggetto della predetta comunicazione.
In materia sono state adottate per i veicoli non commerciali – in sostanza, le autovetture e per i motocicli …
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Disponibilità temporanea dei veicoli, una circolare importante ancora sull’art. 94 comma 4bis CdS