MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quesito ex art. 5 del codice della strada (D.L.gs. 285/1992) V.S. nota prot. 45251/P .L. del 15 dicembre 2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Prot. n. 47
Roma, 7 gennaio 2015
Indirizzi… omissis
Oggetto: Quesito ex art. 5 del codice della strada (D.L.gs. 285/1992) V.S. nota prot. 45251/P .L. del 15 dicembre 2014.
Con riferimento alla nata in oggetto, si puntualizza quanto segue.
In via preliminare si fa presente che per quanto concerne l'applicazione dell'art. 201, comma 1 bis, lett. e), del codice della strada, questo Ministero ha più volte precisato che per svolgere accertamenti circa le violazioni dell'eccesso di velocità con apparecchiatura omologata tale scopo e con la presenza dell'organo di polizia stradale, non occorre alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente né dall'ente proprietario della strada, salvo ovviamente che sussista la competenza territoriale dell'organo accertatore.
Diversamente, per la stessa procedura di accertamento, svolta con dispositivi di controllo a distanza senza la presenza sul posto degli organi di polizia stradale, e su determinate strade, come disciplinato dall'art. 4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge 168/2002, occorre la preventiva autorizzazione prevista dal medesimo articolo. …
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