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DA LUNEDI’ 3 NOVEMBRE PATENTE E LIBRETTO CON STESSO INTESTATARIO: PER CHI VALE?
Ecco le direttive del Dipartimento della PS
Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, e delle Comunicazioni Servizio Polizia Stradale

 


 

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Sìtradale


Lunedì 3 novembre 2014 entreranno in vigore le disposizioni dell’art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e dell’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione: la finalità è quella di consentire l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della Strada.

La nuova norma prevede l’obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo – intestato ad una persona diversa - per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della Motorizzazione Civile i suoi dati perché vengano annotati nella carta di circolazione e nell’Archivio nazionale dei veicoli.

La previsione normativa riguarderà il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d’uso, la locazione senza conducente, l’intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto “Rent to buy” e facenti parte di un “trust”. Per il momento le norme non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto.

Nel caso di comodato, che rappresenta l’ipotesi più ricorrente, l’obbligo scatta se l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.

Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nell’ipotesi di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

Giova ricordare che nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione.

Le norme trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo, posti in essere per la prima volta dopo lunedì 3 novembre 2014.

L’utilizzatore, o il dante causa da questo delegati, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.

 

> Vai alla circolare della Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato.


 


Pubblichiamo la nota del  Ministero dell’Interno Dipartimento della PS – Servizio Polizia Stradale che fornisce le direttive per le forze di Polizia e ulteriori  chiarimenti, nonché la circolare della Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato. (ASAPS)

 

 

 

 

 


 

Venerdì, 31 Ottobre 2014
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