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Corte di Cassazione 31/07/2014

Incidente stradale e concorso di colpa

(Cass. Civ., sez. III, 26 marzo – 23 luglio 2014, n. 16759)

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo all'articolo, ha trattato il caso di un incidente stradale incorso tra un ciclomotore ed un'automobile ed esaminando i fatti di causa ha ribadito il principio di diritto espressamente dettato dall'articolo 2054 del codice civile secondo cui, fino al prova contraria, ciascuno dei conducenti concorre ugualmente nella causazione del sinistro.

 

In altre parole, per essere liberato totalmente dalla responsabilità dell'incidente deve provarsi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

 

Articolo 2054 Codice Civile
Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

 

 

>Leggi il testo della sentenza

 

 

 

da sentenze-cassazione.com

 

 

 

 

Giovedì, 31 Luglio 2014
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