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Buca ricolma d'acqua: automobilista finisce fuori strada ed il Comune paga

(Cass. Civ., sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
Foto di repertorio dalla rete

La signora C.D. conveniva in giudizio il Comune di Lauria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente causato dalla presenza sul manto stradale di una buca ricolma d'acqua, non segnalata, che provocava la perdita di controllo dell’autovettura e la conseguente caduta della stessa nella sottostante scarpata. Il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda attorea condannando il Comune convenuto al risarcimento dei danni.

 

La sentenza veniva impugnata dalla parte soccombente, e la Corte d’Appello di Potenza perveniva ad opposta conclusione, rigettando la domanda di risarcimento in accoglimento dei motivi di gravame proposti dal Comune.

 

La sig. C.D. proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

 

La Suprema Corte accoglieva il ricorso e, confermando la propria aderenza alla concezione oggettivistica della responsabilità del custode, affermava che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, si presume responsabile ex art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

 

Gli Ermellini tornano ad affrontare rilevanti questioni attinenti alla responsabilità da cosa in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., operandone il raffronto con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., definendone le caratteristiche sotto il profilo causale e probatorio, soffermandosi in particolare sull’analisi del concetto di caso fortuito dal punto di vista dell’idoneità ad escluderne la sussistenza.

 

Invero, dopo avere premesso alcune questioni processuali riguardanti la presenza di errori materiali e la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione, la Corte, rilevato il carattere oggettivo della responsabilità da cosa in custodia, ne analizza le caratteristiche intrinseche al fine di procedere ad un giudizio di legittimità sulla sentenza impugnata.

 

Pare opportuno precisare che l’oggettività della responsabilità da cosa in custodia, che la Suprema Corte giunge a definire “principio consolidato”, è stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapporsi opposte correnti interpretative: secondo l’opinione più risalente, che può dirsi superata dalle più recenti pronunce, l’art. 2051 c.c. non configurerebbe una responsabilità oggettiva ma fondata su una presunzione di colpa, pur aggravata sotto il profilo probatorio, in quanto, in deroga alla regola generale, il danneggiato è tenuto a fornire la prova che i danni subiti derivano direttamente dalla cosa, mentre il danneggiante è onerato della prova dell’assenza di colpa per sottrarsi al risarcimento.

 

Tale interpretazione si fondava sul raffronto con il contratto di deposito e sull’assimilazione del proprietario della cosa oggetto di custodia, con il depositario, ritrovandone alcune analogie sotto il profilo della responsabilità. Nel contratto di deposito invero, per espressa formulazione codicistica caratterizzato da responsabilità per colpa, il depositario è tenuto ad osservare nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia potendosi liberare dall’obbligo di restituire la cosa affidatagli, solo in presenza del fortuito, dimostrando la non imputabilità del danno alla propria condotta.

Tale analogia è stata aspramente criticata dall'opposta corrente interpretativa, alla quale ha aderito la Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce, che consentono di ritenere ormai consolidata l’interpretazione in chiave oggettistica della responsabilità del custode, sulla considerazione che è proprio l'aspetto relativo all'imputabilità del danno, che differenzia la responsabilità del titolare della custodia, oggettiva, da quella del depositario, fondata sulla colpa presunta. Invero il caso fortuito, che la norma individua come condizione di esclusione della responsabilità, se nel contratto di deposito influisce sul profilo soggettivo della rimproverabilità del danno, così non può dirsi nei confronti del custode, laddove incide unicamente sotto l'aspetto oggettivo del profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne fonte immediata, ma ad un elemento esterno.

 

Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilanza da parte del custode, essendo sufficiente per l'attribuzione della responsabilità, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

 

Sull’oggettività della responsabilità da cosa in custodia si fonda il regime probatorio agevolato nei confronti del danneggiato, dal momento che l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, consente che l’attore, per ottenere il risarcimento del danno subito, si limiti a provare l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, non essendo necessaria alcuna prova in ordine alla condotta tenuta dal custode stesso.

 

Il concetto di custodia ex art. 2051 c.c. richiede la sussistenza di un effettivo potere sulla cosa, inteso quale disponibilità giuridica e materiale, unitamente al correlativo potere di porre potenzialmente in essere interventi sulla cosa stessa al fine di impedire le conseguenze dannose di un’eventuale situazione di pericolo insita o determinatasi nella cosa stessa. Tale potere deve dirsi sussistente in capo all’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, titolare di una responsabilità oggettiva per i danni causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

 

La Corte di Cassazione, in accoglimento dei motivi di gravame proposti dalla danneggiata, ribadisce la propria posizione interpretativa affermando chiaramente l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 2051 c.c., che configura una presunzione di responsabilità oggettiva in capo al Comune.

 

L’efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso può dirsi interrotta unicamente dall'interferenza di un fattore esterno che, interferendo sulla situazione in atto incida sulla causazione del danno impedendone la derivazione diretta con la cosa custodita. Il fortuito viene a configurarsi quale impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale, in grado di produrre autonomamente l’evento o incidere sulla causazione del danno anche tramite la cosa custodita.

 

Si riafferma dunque una responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, che attribuisce al custode convenuto di esonerarsi da responsabilità unicamente tramite la dimostrazione positiva del caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima che consista nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe, sia nell'impropria utilizzazione del bene pubblico, che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene custodia il danno.

 

Nel caso di specie la Cassazione rileva che la Corte di merito di secondo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sull’applicabilità dell’art. 2043 c.c. e non sulla norma prevista dall'art. 2051 c.c., imponendo conseguentemente un ingiustificato onere probatorio a carico del danneggiato.

 

(Nota di Elisa Ghizzi)

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 11 dicembre 2013 - 18 febbraio 2014, n. 3793

(Presidente Segreto – Relatore Vivaldi)

 

Svolgimento del processo

 

C.D. convenne, davanti al Pretore di Lauria, il Comune di Lauria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale del (omissis) lungo la strada (omissis) , quando, per la presenza sull'asfalto di una buca ricolma di acqua, non segnalata, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva in una scarpata sottostante.

 

All'esito del giudizio, il tribunale di Lagonegro – essendo nelle more entrata in vigore l'istituzione del giudice unico -, con sentenza del 21.3.2003, accolse la domanda condannando il Comune convenuto al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza.

 

A diversa conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza in data 1.3.2007, accolse - come si desume dalla parte motivazionale della sentenza impugnata in questa sede l'appello proposto dal Comune rigettando la domanda proposta dalla C.

 

Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

 

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente si rileva che il dispositivo della sentenza impugnata riporta come dizione " rigetta l'appello", laddove la motivazione della sentenza conduce chiaramente al suo accoglimento.

 

Si tratta di evidente errore materiale, che questa Corte può rilevare al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (Cass. 12.3.2012 n. 3863), ma che non può correggere, spettando tale attività al giudice a quo ai sensi dell'art. 287 e segg. c.p.c. (Cass. 7.11.2005 n. 21492).

 

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l'applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l'art. 366 bis c.p.c. - introdotto dall'art. 6 del decreto - i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

 

Segnatamente, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

 

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l'enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l'inammissibilità - a norma dell'art. 366 bis c.p.c. - del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

 

La funzione propria del quesito di diritto - quindi - è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).

 

Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta -ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

 

Nel primo caso ciascuna censura - come già detto - deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto, ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza.

 

Nell'ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso (c.d. momento di sintesi) - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).

 

I motivi - che denunciano la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cose in custodia (strada) - investono la soluzione di una questione di diritto più volte esaminata dalla Corte di legittimità.

 

Essi, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.

 

Sono principii consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia i seguenti.

 

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).

 

Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

 

Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542).

 

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non applicabilità della norma dell'art. 2051 c.c., ma di quella dell'art. 2043 c.c. imponendo al danneggiato l'onere di provare l'esistenza dell'insidia o del trabocchetto. La fattispecie, invece, dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio sulla base della norma dell'art. 2051 c.c. e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati. Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza cassata e la causa rimessa alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

 

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione.

 

 

da Altalex


 

Allora sono guai seri per i comuni! Potrebbe essere un buon motivo (e un buon consiglio) tappare le buche. Meglio pagare prima che, di più, dopo... Ah è vero stipulano assicurazioni per coprire i rischi. Male! In questo modo il circuito a danno degli utenti della strada non si spezza. (ASAPS)

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 16 Aprile 2014
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