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Il Fondo di garanzia delle vittime della strada non risarcisce i danni alla vettura

Ammesso solo il ristoro per il pregiudizio fisico e morale. La terza sezione accoglie il ricorso della Compagnia designata
Foto di repertorio dalla rete

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada non è tenuto a risarcire i danni alla vettura. Il ristoro è infatti ammesso solo in relazione ai pregiudizi fisici e morali.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19591 del 27 agosto 2013, ha accolto il ricorso di una compagnia di assicurazioni, designata a risarcire per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
In particolare il Tribunale di Atri aveva liquidato a padre e figlio, proprietario e conducente di un'auto coinvolta in un incidente con un pirata della strada, i danni morali, fisici e alla vettura.

 

Contro questa decisione l'assicurazione ha presentato ricorso in Cassazione e, su quest'ultimo punto, lo ha vinto.
Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, attraverso l'impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, sicché non poteva in alcun modo essere riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura. Simile disposizione, tra l'altro, è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, oggi vigente.

 

Debora Alberici
cassazione.net
 
Fonte della notizia: telediritto.it

 

 


 

Venerdì, 30 Agosto 2013
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