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Leggi Ordinarie 10/11/2012

Nota: per le modifiche alla legge 125/2001 sul divieto di vendita di alcolici ai minori, vedasi art. 7, comma 3-bis
Legge 8 novembre 2012, n. 189
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158

Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato  con  la legge di conversione 8  novembre  2012, n.  189, recante: «Disposizioni  urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.». (12A11988)

(GU n. 263 del 10 novembre 2012)

 


Nota: per le modifiche alla legge 125/2001 sul divieto di vendita di alcolici ai minori, vedasi art. 7, comma 3-bis

 

Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2012

 

Legge 8 novembre 2012, n. 189
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012,  n.  214),  coordinato  con  la legge di conversione 8  novembre  2012,  n.  189  (in  questo  stesso supplemento ordinario alla pag. 1),  recante:  «Disposizioni  urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.». (12A11988)
(GU n. 263 del 10 novembre 2012)
 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di  facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le  modifiche apportate dalla legge di conversione,che di quelle modificate o richiamate   nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.

 

Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e sanitaria

                               Art. 1
(( Riordino dell'assistenza territoriale e  mobilita'  del  personale delle aziende sanitarie

 

1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo  l'integrazione  con  il  sociale, anche  con  riferimento  all'assistenza  domiciliare,  e  i   servizi ospedalieri, al fine di migliorare il  livello  di  efficienza  e  di capacita'  di  presa  in  carico  dei  cittadini,  secondo  modalita' operative  che  prevedono  forme   organizzative   monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono,  in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti  di valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,  audit  e strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative  multiprofessionali, denominate  unita'  complesse  di  cure  primarie,  che  erogano,  in coerenza con la programmazione regionale,  prestazioni  assistenziali tramite il coordinamento  e  l'integrazione  dei  medici,delle  altre professionalita' convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale, degli infermieri, delleprofessionalita'  ostetrica,  tecniche,  della riabilitazione,  della  prevenzione  e  del   sociale   a   rilevanza sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unita' complesse di  cure  primarie  privilegiando  la   costituzione   di   reti   di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,  aperti al pubblico per tutto  l'arco  della  giornata...


>Leggi il testo del decreto legge

Sabato, 10 Novembre 2012
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