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Pirateria , Articoli 09/03/2012

Pirati della strada e legislazione straniera: all’estero si fa sul serio
In Italia, nonostante i giri di vite, è ancora sostanzialmente impossibile vedere in prigione un omicida stradale

di Lorenzo Borselli

(ASAPS) TERREBONNE (QUEBEC, CANADA)  – In Canada fare il pirata della strada costa caro: per aver provocato la morte di un pedone, ed essere fuggito, un automobilista canadese è stato condannato a 5 anni di prigione, senza sospensione della pena, in tempi assolutamente record. La notizia che anche in Italia un organismo come la Cassazione comincia a ritenere fondata l’idea che una condotta di guida eccessivamente spregiudicata possa integrare fattispecie di delitti volontari, ci trova – ovviamente – favorevoli ad un confronto ed un dibattito che possa condurre all’istituzione di una quarta forma di omicidio, dopo quelle già note del volontario, preterintenzionale e colposo.

L’Asaps ha da tempo preso posizione, “sdoganando”, se così possiamo dire, l’idea dell’omicidio stradale. Ma all’estero, le cose come vanno? Sappiamo che non si scherza: legislazioni come quelli che arrivano da gran parte del mondo occidentale (e anche da quello orientale), dovrebbero esserci di puro e semplice esempio. A Terrebonne, piccolo centro canadese del Québéc, un pirata della strada di 51 anni è stato condannato a scontare 5 anni e 9 mesi di prigione per aver ucciso – nell’aprile 2010 –  il 65enne André Dionne. L’investitore, poco prima del pronunciamento della sentenza, aveva chiesto scusa ai familiari della vittima, affermando di essere attanagliato dal rimorso e di pensare, in ogni momento della sua vita, al dolore arrecato. Ma il suo pentimento è servito a poco: a pesare sulla decisione della corte c’è un rapporto dei detective della polizia stradale, nel quale le parole alcol e droga ricorrono spesso: il pirata aveva bevuto sostanze alcoliche e fumato marijuana e anche il desiderio espresso dall’imputato, durante il processo, di voler superare i propri problemi di dipendenza non hanno impietosito il tribunale. Il giudice l’ha infatti condannato a 69 mesi di penitenziario (9 già scontati in regime di custodia preventiva), negando la condizionale e prevedendo la sospensione della patente per gli 8 anni successivi all’espiazione della detenzione.

 

In soldoni, il pirata potrà sostenere un nuovo esame di teoria e di pratica per riavere la patente tra 13 anni, quando avrà compiuto i 64 anni di età. Particolare di non poco conto: l’imputato venne arrestato dalle Giubbe Rosse due giorni dopo l’evento, quando gli investigatori risalirono al veicolo fuggito dopo l’investimento letale. Da quel giorno, l’uomo non è più uscito di prigione e non potrà farlo prima del 2016. Giusto per fare un parallelo con il nostro paese: il 21 ottobre 2010, a Sesto Fiorentino (Firenze), una Jaguar in fuga dalla Polizia travolse la Yaris su cui viaggiavano padre, madre e tre figli. Il più piccolo, 9 anni, è ancora oggi in ospedale e corre il rischio di non poter più camminare. Due nomadi furono arrestati immediatamente con l’accusa di lesioni gravissime volontarie e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri tre membri di quello che è risultato essere un commando specializzato in furti e rapine, riuscirono a scappare e a rifugiarsi all’estero. Nei mesi scorsi, il tribunale della Libertà di Firenze ha modificato le misure nei confronti dei due arrestati: per il conducente sono stati disposti gli arresti domiciliari, per l’altro indagato è caduta l’accusa di lesioni. Le indagini di Commissariato e Squadra Mobile hanno condotto a identificare tutti i responsabili ma quale giustizia sarà fatta valere?


In Francia il solo delitto di fuga è sanzionato con due anni di prigione e 30mila euro di ammenda. Se la condotta integra altri reati, come l’attentato colposo alla vita o all’integrità fisica della persona, la sanzione raddoppia; il veicolo viene generalmente confiscato dal Tribunale ed alla stessa pena del conducente soggiace il passeggero o l’eventuale testimone che omette il soccorso. Ovviamente ci sono poi le pene per l’omicidio colposo stradale, inserito – insieme a una considerevole serie di altri reati – nel novero che il codice penale francese fa dei delitti stradali. Si va dai tre anni di reclusione e dai 45mila euro di ammenda per la fattispecie semplice, quella priva di ogni circostanza aggravante, fino ai 7 anni ed ai 100mila euro in caso di aggravanti complete: alcol ed ebbrezze. Il pirata che uccide e scappa, sconta però una pena da 10 anni in su, con un ammenda che parte da 150mila euro. Se le ammende non vengono pagate, si scontano pene ulteriori.


In Belgio, in caso di fuga dopo un incidente con soli danni alle cose, si rischia una pena detentiva da 15 giorni a 6 mesi ed ammende variabili tra i 1.100 e gli 11mila euro. In caso di lesioni o morte si arriva fino a 5 anni e 27.500 euro di ammenda, ma il rischio più grosso lo si corre se, tra qualche aggravante, spicchi la recidiva di stato di ebbrezza o per velocità eccessiva. Alla pena ordinaria se ne aggiungono altre accessorie, come la detenzione per 4 anni o ammende di vario spettro. Per tornare in possesso della patente si dovrà dimostrare poi di averne diritto, frequentando corsi di recupero e terapie di gruppo.
Nel linguaggio anglosassone il pirata della strada è definito hit-and-run e i molti studi che cominciano ad affrontare il fenomeno attestano che il mondo comincia a confrontarsi con questa forma criminis. In genere, nel mondo occidentale, ciò che caratterizza la tipologia di sanzioni applicate è la perdita del diritto alla guida, oltre al carcere e il grado di severità cambia da stato a stato.


Sulla carta l’Italia è allineata al resto del mondo, ma nei fatti è il paese dell’impunità: le manette scattano (qualche volta) nell’immediatezza del fatto, ma non appena le esigenze cautelari cessano, eccoli tornare in circolazione. Ciò accade per effetto dei complessi sistemi di calcolo delle pene, con aggravanti che fanno la lotta con le attenuanti, e poi ci sono lo stato di incensuratezza del condannato, la sospensione condizionale e chi più ne ha più ne metta. Se uno non commette altri reati, dentro non ci torna. Accade perché nel nostro paese, nessuna pena può dirsi certa.
L’articolo 593 del Codice Penale è l’ultimo del Capo I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità personale), Titolo XII (Dei delitti contro la persona), che si apre con l’articolo 575: omicidio. Fa impressione, perché quando si comincia a scorrere la lettura è impossibile non soffermarsi sulla brevità del reato di omicidio, al quale fa seguito, all’articolo 576, la serie di aggravanti per le quali era prevista la pena di morte. È stata abrogata nel 1948, sostituita con l’ergastolo, quando la Costituzione Italiana l’ha espressamente vietata, introducendo la modifica al codice Rocco, in vigore dal 1930.
1.    Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2500 euro.
2.    Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
3.    Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”


Il testo è davvero notevole, ma per vederne un’applicazione pratica in materia di circolazione stradale bisogna aspettare il 9 aprile 2003, quando entra in vigore la legge 72 (modifiche al codice penale e al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso).
È un passo decisivo, che delinea a pennello la condotta del pirata della strada e che attribuisce alla fuga dopo un incidente stradale con feriti il connotato di delitto a tutti gli effetti, inasprendo così il trattamento sanzionatorio per chi decide di darsi alla fuga e che riconduce la competenza al tribunale monocratico, dopo un periodo nel quale i processi si erano tenuti davanti al giudice di pace. In più, anche se le pene restano apparentemente lievi, da tre mesi a tre anni, bisogna considerare che il giudice aggiungerà le sanzioni previste per le lesioni e l’omicidio e il particolare certamente non secondario che prevede la possibilità di procedere all’arresto del reo anche in casi di trascorsa flagranza, “premiando” con la denuncia a piede libero chi decida di mettersi a disposizione delle autorità entro 24 ore dall’evento. Infine, la sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni diviene una sanzione amministrativa accessoria.


È ovvio che in 24 ore si possono smaltire i fumi dell’alcol ed evitare le conseguenze del caso, mentre si dibatte ancora sull’ebrietà da droghe, in quanto gli esami clinici in grado di accertare la positività a sostanze stupefacenti o psicotrope potrebbero non consentire la contestazione di guida in stato di ebbrezza ex articolo 187 CDS, in quanto la positività non sarebbe indicatore di assunzione in limiti temporali tali da interagire con la conduzione di un veicolo. Insomma, una persona potrebbe aver sniffato cocaina al mattino ed averne perfettamente smaltito l’effetto nel pomeriggio. Non possiamo escludere, dunque, che il carattere premiale dell’articolo, che evita le manette a chi si consegna entro le 24 ore, possa costituire un utile salvagente al pirata che, in questo modo, potrebbe veder sì applicata la contestazione dell’omissione di soccorso ma, con qualche lacrima di coccodrillo, ottenere maggior clemenza per un’evidente assenza di aggravanti quali, appunto, la positività ai test.
Il 2010 sarà però ricordato per un’altra importantissima novità sul fonte delle modifiche al Codice della Strada introdotte con la Legge 120/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010: parliamo dell’articolo 189-bis, che introduce l’ipotesi di omissione di soccorso nei confronti di animali.
La norma prevede una sanzione amministrativa nei confronti di chi trasgredisce da euro 389 a euro 1.559.


In Germania lasciare il luogo di un incidente è sanzionato con la reclusione fino a tre anni, mentre in Cina la toccata e fuga semplice costa il divieto perpetuo di conduzione: ti strappano la patente e non te la ridanno più. Se invece uccidi qualcuno e poi scappi comporta la detenzione da 7 a 15 anni.
Negli Stati Uniti la pena media è di 5 anni di reclusione, ma in caso di morte colposa si può stare dentro anche 15 anni.
È diverso, nel mondo, il modo di interpretare l’aggettivo colposo. Da noi è un termine che sminuisce tutto, che trasforma un omicidio in una condotta perdonabile.
Il modo più semplice per non fare giustizia. (ASAPS)

 

 

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Togliamo la benda e la bandana al Pirata della strada!

 

 

 

 



 

Venerdì, 09 Marzo 2012
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