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Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strada, al giudice di pace...

(Corte Costituzionale, ordinanza 16 dicembre 2011, n. 335)

 

Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza  16 dicembre 2011, n. 335

 

Art. 204-bis, c. 1°, C.d.S.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strada, al giudice di pace - Salvezza del diritto all'impugnazione anche dopo l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato dalla scadenza del termine legislativamente previsto e dalla contemporanea presenza del termine per proporre opposizione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Indeterminatezza ed ambiguità del petitum - Scarsa comprensibilità, indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per indeterminatezza ed ambiguità del petitum, dal momento che il rimettente invoca un intervento manipolativo senza individuare con precisione e chiarezza l'esatta portata della richiesta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale. In senso analogo, v. citate ordinanza n. 21 del 2011, e sentenza n. 155 del 2009.

 

 

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Lunedì, 27 Febbraio 2012
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