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Ministero dell'interno
Esibizione documenti a seguito intimazione articolo 180/8 cds - è possibile via fax?

(Circolare n. 300/A/2/33547/106/15 del 18/06/2004)

Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per i Servizi di Polizia Stradale,
Ferroviaria, di Frontiera e Postale

 

 Prot. n. 300/A/2/33547/106/15                                                                                 

                                                                                                                                          Roma, 18.06.2001

 

 

                                                                                             Indirizzi ... omessi

 

 

Oggetto:

esibizione documenti a seguito intimazione articolo 180/8 cds - è possibile via fax?

 

 

     Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai possibili effetti delle nuove disposizioni in materia di semplificazione e documentazione amministrativa sull’applicazione di taluni articoli del Codice della Strada.  

 

     In particolare, alla luce dell’entrata in vigore del DPR 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è stato richiesto se una persona invitata a esibire presso un ufficio di polizia, ai sensi dell’art. 180, comma 8 del CdS, un documento di circolazione o di guida, possa legittimamente presentare, in luogo del documento originale, una fotocopia autenticata nella forma dell’autocertificazione.

 

     In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che l’articolo 180 del C.d.S. impone espressamente che la circolazione avvenga con il possesso dei documenti relativi al conducente e al veicolo, sanzionando la mancanza al seguito. Atteso che l’art. 78 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che restino in vigore, fino alla loro sostituzione, gli atti emanati prima del 7.3.2001, resta fermo l’obbligo da parte del conducente di avere al seguito i documenti in originale di cui all’art. 180 del C.d.S.

 

     Per quanto riguarda, invece, l’adempimento dell’obbligo di esibizione successiva dei documenti, ai sensi dell’art. 180 comma 8, occorre considerare che l’art. 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possa riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale. Alla luce di quest’ultima disposizione, perciò, in caso di invito ad esibire presso un organo di polizia i documenti ai sensi dell’art. 180, comma 8, appare legittima la presentazione di dichiarazione sostitutiva in luogo dell’originale, nel rispetto delle formalità richieste dall’art. 19 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche attraverso fax. I Sig. Prefetti sono pregati di estendere il contenuto della presente alle Polizie Municipali.

 




Ministero dell’Interno

Sabato, 28 Agosto 2004
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